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Portale ufficiale dello Stato di LIBERTAS

Testo fondamentale

Costituzione

Il testo fondamentale dello Stato di LIBERTAS. Ogni articolo è pubblicato nella versione vigente; le versioni precedenti restano consultabili.

Articolo 1

Sovranità e territorio

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

LIBERTAS è uno Stato libero e sovrano, fondato sulla partecipazione dei suoi cittadini e sul rispetto della legge.

La sovranità appartiene alla comunità dei cittadini, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente Costituzione. Nessun potere può essere esercitato al di fuori di essa.

Il territorio dello Stato è definito dagli atti costitutivi e dalle successive deliberazioni degli organi competenti. Entro tale territorio valgono unicamente le norme adottate e pubblicate secondo le procedure costituzionali.

Lo Stato riconosce come propri emblemi la denominazione, il sigillo e il portale ufficiale. Il portale è il canale attraverso il quale lo Stato comunica con i cittadini, pubblica le norme ed eroga i propri servizi, e i suoi atti vi sono conservati in forma stabile e consultabile.

Articolo 2

Cittadinanza e codice LIBERTAS

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

È cittadino di LIBERTAS chi ne chiede l'ammissione, accetta la presente Costituzione e le Regole dello Stato e ottiene il riconoscimento dagli organi competenti.

A ogni cittadino è assegnato, al momento del riconoscimento, un codice identificativo univoco e immutabile, denominato codice LIBERTAS. Il codice non è mai riassegnato ad altro soggetto, nemmeno dopo la cessazione della cittadinanza.

Il codice LIBERTAS costituisce il riferimento di ogni rapporto fra il cittadino e lo Stato: pratiche, comunicazioni, iscrizioni, dichiarazioni e attestazioni vi fanno capo.

Le persone giuridiche riconosciute dallo Stato ricevono un proprio codice, collegato a quello del cittadino che ne è referente. La cittadinanza non può essere sottratta arbitrariamente e la sua cessazione è disciplinata dalla legge.

Articolo 3

Libertà fondamentali

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Lo Stato riconosce e garantisce le libertà di pensiero, di espressione, di riunione e di associazione, nonché la libertà di coscienza e di religione.

Ogni cittadino può manifestare liberamente le proprie opinioni, anche critiche verso gli organi dello Stato, con qualsiasi mezzo e senza autorizzazione preventiva. I limiti sono soltanto quelli posti dalla legge a tutela della dignità delle persone e dell'ordine pubblico.

La corrispondenza e le comunicazioni dei cittadini sono inviolabili. Il loro esame è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell'organo competente.

Nessun cittadino può essere privato della libertà personale né sottoposto a sanzione se non in forza di una norma pubblicata ed entrata in vigore prima del fatto contestato, e sempre con diritto di difesa.

Articolo 4

Uguaglianza

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Tutti i cittadini hanno pari dignità davanti alla legge, senza distinzione di origine, sesso, lingua, condizione personale o sociale, convinzioni religiose o opinioni politiche.

È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza e impediscono la piena partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

I servizi dello Stato sono accessibili a parità di condizioni. Le procedure sono rese comprensibili e utilizzabili da tutti, anche mediante strumenti e accorgimenti a favore delle persone con disabilità.

Nessun privilegio può essere riconosciuto in ragione della carica ricoperta. Chi esercita funzioni pubbliche risponde del proprio operato secondo le norme dello Stato e le sue decisioni sono motivate e impugnabili.

Articolo 5

Lavoro e impresa

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Lo Stato riconosce il lavoro come fondamento della propria comunità e ne tutela l'esercizio in tutte le sue forme.

Ogni cittadino è libero di svolgere l'attività economica che preferisce, nel rispetto della legge, della sicurezza e della dignità delle persone. L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità della comunità.

Le imprese riconosciute dallo Stato sono iscritte in un registro pubblico, nel quale sono indicati il settore di attività, il referente e lo stato dell'iscrizione. L'iscrizione è condizione per l'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.

Lo Stato promuove la formazione professionale, sostiene l'avvio di nuove attività e vigila sulla correttezza dei rapporti economici, intervenendo a tutela della parte più debole.

Articolo 6

Proprietà

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti.

I cittadini possono dichiarare allo Stato i beni di cui sono titolari nel territorio. La dichiarazione è registrata e collegata al codice LIBERTAS del titolare; gli organi competenti ne verificano la fondatezza e possono convalidarla.

La proprietà non può essere esercitata in modo da arrecare danno alla comunità, al paesaggio o alla sicurezza delle persone. La legge può stabilire obblighi di manutenzione e di uso dei beni.

L'espropriazione è ammessa soltanto per motivi di interesse della comunità, nei casi previsti dalla legge, con atto motivato e previo indennizzo determinato secondo criteri pubblici.

Articolo 7

Istruzione

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Lo Stato riconosce il diritto di ogni cittadino di istruirsi e di accrescere le proprie competenze lungo tutto il corso della vita.

L'accesso alle risorse formative di base messe a disposizione dallo Stato è libero e gratuito. I materiali didattici pubblicati nel portale sono consultabili anche da chi non è cittadino, salvo quelli riservati per ragioni espressamente motivate.

Lo Stato organizza corsi ufficiali, ne pubblica i programmi e rilascia attestazioni collegate al codice LIBERTAS di chi ha completato il percorso. I soggetti formativi riconosciuti sono accreditati e sottoposti a verifica.

Sono previsti sostegni economici per i cittadini che si trovino in condizioni tali da rendere difficoltosa la partecipazione ai percorsi di studio.

Articolo 8

Ambiente ed energia

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Lo Stato tutela l'ambiente, il paesaggio e le risorse naturali del proprio territorio come patrimonio della comunità e delle generazioni future.

Ogni attività che incida in modo apprezzabile sull'ambiente è soggetta a valutazione preventiva da parte degli organi competenti, secondo procedure pubbliche e con esito motivato.

La produzione e la distribuzione dell'energia sono orientate al contenimento dei consumi e all'impiego di fonti rinnovabili. Gli impianti sono iscritti in un registro pubblico e sottoposti a controlli periodici.

Lo Stato promuove le comunità energetiche, l'efficienza degli edifici e il recupero dei materiali. I dati relativi ai consumi e alle emissioni sono raccolti e resi pubblici in forma aggregata, perché i cittadini possano verificare l'operato degli organi dello Stato.

Articolo 9

Cultura

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio artistico, documentale e immateriale del proprio territorio.

La creazione artistica e la ricerca sono libere. Lo Stato non esercita alcuna forma di controllo preventivo sui contenuti delle opere e sostiene i progetti culturali mediante procedure trasparenti.

I beni di interesse culturale sono inventariati e gli interventi che li riguardano richiedono autorizzazione preventiva. L'inventario è pubblico e consultabile dal portale.

Lo Stato riconosce il patrocinio alle iniziative culturali che ne condividono le finalità, dandone conto nel calendario ufficiale. Le attività culturali svolte in forma di impresa sono iscritte nel registro delle aziende secondo le norme comuni.

Articolo 10

Organi dello Stato

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Gli organi dello Stato sono l'Assemblea dei cittadini, il Consiglio e gli uffici amministrativi.

L'Assemblea dei cittadini è l'organo di indirizzo: approva le leggi fondamentali, delibera sul bilancio e sulle materie che la Costituzione le riserva. Vi partecipano tutti i cittadini titolari di codice LIBERTAS.

Il Consiglio dà attuazione agli indirizzi dell'Assemblea, adotta i decreti nelle materie di propria competenza e risponde del proprio operato davanti ad essa. I suoi componenti sono designati per un periodo determinato e rinnovabile una sola volta.

Gli uffici amministrativi istruiscono le pratiche, tengono i registri e curano i rapporti con i cittadini. Chi vi presta servizio agisce con imparzialità e ogni sua decisione è motivata e tracciata.

Articolo 11

Norme e loro pubblicazione

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

Le norme dello Stato sono le leggi, approvate dall'Assemblea dei cittadini, e i decreti, adottati dal Consiglio nelle materie di sua competenza.

Nessuna norma produce effetti se non è stata pubblicata nel portale ufficiale. La pubblicazione indica il numero, il titolo, la data e il settore di riferimento, e riporta il testo integrale.

Le norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che esse stesse dispongano un termine diverso. Le modifiche sono pubblicate con l'indicazione della versione precedente, che resta consultabile.

La norma abrogata è conservata nell'archivio pubblico con l'indicazione della data di abrogazione e dell'atto che l'ha disposta. Nessuna norma può avere effetto retroattivo in materia sanzionatoria.

Articolo 12

Revisione della Costituzione

Versione 1 · In vigore dal 15 gennaio 2026

La presente Costituzione può essere modificata soltanto secondo il procedimento qui stabilito.

La proposta di revisione è presentata dal Consiglio o da un numero di cittadini non inferiore a un decimo di quelli titolari di codice LIBERTAS. Il testo è pubblicato nel portale almeno sessanta giorni prima della deliberazione, perché i cittadini possano esaminarlo e formulare osservazioni.

La revisione è approvata dall'Assemblea dei cittadini con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, in due deliberazioni successive distanziate di almeno trenta giorni.

Non sono ammesse revisioni che sopprimano la sovranità della comunità dei cittadini, le libertà fondamentali riconosciute dall'articolo 3 o il principio di uguaglianza di cui all'articolo 4.