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Portale ufficiale dello Stato di LIBERTAS

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D. 2026/10AbrogataPubblicata il 20 febbraio 2026

Modalità provvisorie di comunicazione con gli uffici

Stabiliva le modalità provvisorie di comunicazione con gli uffici in attesa dell'attivazione del portale; è stato abrogato.

Art. 1 — Nelle more dell'attivazione del portale ufficiale, le comunicazioni fra i cittadini e gli uffici dello Stato si effettuavano mediante gli indirizzi di posta elettronica pubblicati nell'elenco dei contatti.

Art. 2 — Ogni comunicazione indicava nell'oggetto il codice LIBERTAS del mittente e la materia trattata. Gli uffici erano tenuti a rilasciare ricevuta entro tre giorni lavorativi.

Art. 3 — Le istanze presentate con tali modalità erano registrate in un elenco provvisorio, tenuto da ciascun ufficio e trasmesso mensilmente all'ufficio competente per il coordinamento.

Art. 4 — I documenti allegati erano trasmessi in formato non modificabile e di dimensione non superiore a dieci megabyte per singola comunicazione.

Art. 5 — Il presente decreto cessava di avere efficacia alla data di attivazione del portale ufficiale. Le posizioni aperte alla medesima data erano trasferite d'ufficio nel portale, senza oneri per i cittadini.

Art. 6 — Il decreto è stato abrogato con l'entrata in esercizio del portale; le istanze presentate sotto la sua vigenza conservano gli effetti prodotti e sono consultabili nell'area privata dei cittadini interessati.