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D. 2026/3VigentePubblicata il 18 aprile 2026

Incentivi alle comunità energetiche

Energetico

Stabilisce i criteri e le misure dei contributi riconosciuti alle comunità energetiche costituite fra cittadini e imprese.

Art. 1 — Sono riconosciuti contributi alle comunità energetiche costituite da almeno tre soggetti titolari di codice LIBERTAS, che condividano la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili.

Art. 2 — La domanda è presentata dal portale dal referente della comunità e contiene l'atto costitutivo, l'elenco dei partecipanti con i rispettivi codici, la descrizione degli impianti e il piano di condivisione dell'energia.

Art. 3 — Il contributo è determinato in misura proporzionale alla potenza condivisa e non può superare il quaranta per cento della spesa ammissibile documentata. Le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda.

Art. 4 — Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, nei limiti delle risorse stanziate annualmente. L'esito è comunicato entro quarantacinque giorni e pubblicato in forma aggregata.

Art. 5 — Il beneficiario presenta il rendiconto entro dodici mesi dall'erogazione. L'ufficio competente verifica la documentazione e l'effettiva condivisione dell'energia dichiarata.

Art. 6 — Il contributo è revocato, con obbligo di restituzione, in caso di dichiarazioni non veritiere o di cessazione della condivisione prima di tre anni dall'erogazione.