Mercatini artigiani e assegnazione dei posteggi
Regola il calendario dei mercatini artigiani e i criteri di assegnazione dei posteggi agli operatori iscritti.
Art. 1 — Lo Stato organizza mercatini artigiani periodici nelle aree individuate con il calendario annuale, pubblicato nel portale entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
Art. 2 — Possono partecipare le imprese iscritte nella sezione artigiana del registro delle imprese. La domanda di partecipazione è presentata dal portale almeno venti giorni prima della data del mercatino.
Art. 3 — I posteggi sono assegnati secondo una graduatoria pubblica formata tenendo conto, in ordine di rilevanza, dell'anzianità di iscrizione nella sezione artigiana, della produzione propria e della continuità di partecipazione ai mercatini precedenti.
Art. 4 — La graduatoria è pubblicata almeno dieci giorni prima della manifestazione. Entro cinque giorni dalla pubblicazione è ammessa richiesta di riesame, decisa dall'ufficio competente prima dell'apertura del mercatino.
Art. 5 — L'assegnatario occupa il posteggio personalmente o tramite collaboratori dichiarati. La cessione del posteggio a terzi comporta l'esclusione dalle tre manifestazioni successive.
Art. 6 — Gli operatori espongono il proprio codice identificativo e l'indicazione della bottega di provenienza. Gli operatori dello Stato verificano la corrispondenza fra i prodotti esposti e la produzione dichiarata.