Autorizzazione degli impianti di produzione e accumulo di energia
Disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti energetici e il registro degli impianti dello Stato.
Art. 1 — La realizzazione, la modifica sostanziale e la dismissione di impianti di produzione o di accumulo di energia nel territorio dello Stato sono subordinate ad autorizzazione dell'ufficio competente.
Art. 2 — L'istanza è presentata dal portale e contiene la descrizione tecnica dell'impianto, la potenza prevista, l'ubicazione, le modalità di connessione alla rete e la relazione sugli effetti ambientali e paesaggistici.
Art. 3 — L'ufficio si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa. Il termine è sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni, per un periodo non superiore a trenta giorni. Il silenzio non equivale ad assenso.
Art. 4 — Gli impianti autorizzati sono iscritti nel registro degli impianti, con indicazione del titolare, della potenza installata e della data di entrata in esercizio. Il registro è pubblico nelle informazioni essenziali.
Art. 5 — Gli operatori dello Stato eseguono controlli periodici, almeno ogni due anni, sulla sicurezza degli impianti e sulla corretta misura dell'energia prodotta e immessa in rete.
Art. 6 — Gli impianti di potenza non superiore a sei chilowatt destinati all'autoconsumo domestico sono soggetti a sola comunicazione, da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Art. 7 — L'esercizio di un impianto in assenza di autorizzazione comporta l'ordine di sospensione e la sanzione amministrativa stabilita con decreto del Consiglio.