Protezione dei dati personali dei cittadini
Disciplina il trattamento dei dati personali da parte degli uffici dello Stato e i diritti riconosciuti ai cittadini.
Art. 1 — Gli uffici dello Stato trattano i dati personali dei cittadini soltanto per le finalità previste dalla legge e nella misura necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 2 — Ogni trattamento è registrato con l'indicazione della finalità, delle categorie di dati, dei tempi di conservazione e degli uffici che vi hanno accesso. Il registro dei trattamenti è pubblicato nel portale.
Art. 3 — Il codice LIBERTAS è utilizzato come riferimento interno dei rapporti fra cittadino e Stato. La sua comunicazione a soggetti terzi è ammessa solo con il consenso dell'interessato o nei casi previsti dalla legge.
Art. 4 — Il cittadino ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano, di ottenerne copia in formato leggibile, di chiederne la rettifica e di opporsi ai trattamenti non necessari. Le richieste sono presentate dal portale e trattate entro trenta giorni.
Art. 5 — La cancellazione dell'account comporta la disattivazione immediata dell'accesso e l'anonimizzazione dei dati non più necessari entro trenta giorni, fermi restando gli obblighi di conservazione degli atti amministrativi.
Art. 6 — Le azioni degli operatori sui dati dei cittadini sono registrate in un registro degli accessi, conservato per cinque anni e consultabile dall'organo di controllo.