Istituzione del registro delle imprese di LIBERTAS
Istituisce il registro pubblico delle imprese dello Stato e disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle posizioni.
Art. 1 — È istituito il registro delle imprese di LIBERTAS, tenuto dall'ufficio competente e consultabile nel portale ufficiale. Il registro raccoglie le posizioni di tutte le persone giuridiche riconosciute dallo Stato.
Art. 2 — L'iscrizione è richiesta dal cittadino referente attraverso il portale e indica la denominazione, il settore di attività, la sede, i contatti e la descrizione dell'attività svolta. La richiesta è sottoscritta con il codice LIBERTAS del referente.
Art. 3 — L'ufficio verifica la completezza della richiesta e la coerenza fra l'attività dichiarata e il settore indicato. L'istruttoria si conclude entro trenta giorni con l'approvazione o con il rigetto motivato. In caso di approvazione è assegnato all'impresa un codice identificativo univoco e immutabile.
Art. 4 — Ogni variazione dei dati iscritti è comunicata entro quindici giorni. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della posizione fino alla regolarizzazione.
Art. 5 — La cancellazione è disposta su richiesta del referente o d'ufficio, quando l'attività risulti cessata. Le posizioni cancellate restano consultabili nell'archivio storico del registro, con l'indicazione della data di cancellazione.
Art. 6 — Sono pubblici la denominazione, il settore, il codice, la sede e lo stato dell'iscrizione. Gli altri dati sono comunicati soltanto nei casi previsti dalla legge.