Somministrazione di alimenti e bevande
Disciplina la licenza per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e i relativi controlli.
Art. 1 — L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è subordinato a licenza rilasciata dall'ufficio competente al soggetto iscritto nel registro delle imprese.
Art. 2 — L'istanza indica l'ubicazione e la planimetria dei locali, la capienza, le attrezzature impiegate, gli orari previsti e il nominativo del responsabile della conformità igienico-sanitaria.
Art. 3 — Il rilascio è preceduto dalla verifica dei requisiti dei locali e delle attrezzature, eseguita dagli operatori dello Stato entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza completa.
Art. 4 — Il titolare espone nei locali la licenza, gli orari di apertura e l'elenco degli allergeni presenti nelle preparazioni. Le variazioni degli orari sono comunicate con cinque giorni di anticipo.
Art. 5 — I controlli ordinari sono eseguiti almeno una volta all'anno. Ulteriori controlli sono disposti su segnalazione dei cittadini, che può essere presentata dal portale indicando il proprio codice LIBERTAS.
Art. 6 — In caso di violazione dei requisiti igienico-sanitari l'ufficio dispone la sospensione dell'attività fino alla rimozione delle carenze accertate. La reiterazione comporta la revoca della licenza.
Art. 7 — Le somministrazioni occasionali nell'ambito di manifestazioni autorizzate sono soggette a sola comunicazione preventiva.