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L. 2026/5VigentePubblicata il 14 maggio 2026

Somministrazione di alimenti e bevande

Turismo e Ristorazione

Disciplina la licenza per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e i relativi controlli.

Art. 1 — L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è subordinato a licenza rilasciata dall'ufficio competente al soggetto iscritto nel registro delle imprese.

Art. 2 — L'istanza indica l'ubicazione e la planimetria dei locali, la capienza, le attrezzature impiegate, gli orari previsti e il nominativo del responsabile della conformità igienico-sanitaria.

Art. 3 — Il rilascio è preceduto dalla verifica dei requisiti dei locali e delle attrezzature, eseguita dagli operatori dello Stato entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza completa.

Art. 4 — Il titolare espone nei locali la licenza, gli orari di apertura e l'elenco degli allergeni presenti nelle preparazioni. Le variazioni degli orari sono comunicate con cinque giorni di anticipo.

Art. 5 — I controlli ordinari sono eseguiti almeno una volta all'anno. Ulteriori controlli sono disposti su segnalazione dei cittadini, che può essere presentata dal portale indicando il proprio codice LIBERTAS.

Art. 6 — In caso di violazione dei requisiti igienico-sanitari l'ufficio dispone la sospensione dell'attività fino alla rimozione delle carenze accertate. La reiterazione comporta la revoca della licenza.

Art. 7 — Le somministrazioni occasionali nell'ambito di manifestazioni autorizzate sono soggette a sola comunicazione preventiva.