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L. 2026/4VigentePubblicata il 2 aprile 2026

Tutela del paesaggio e degli insediamenti

Cultura

Individua le aree di tutela paesaggistica e subordina ad autorizzazione gli interventi che ne modificano l'aspetto.

Art. 1 — Il paesaggio del territorio dello Stato è tutelato come patrimonio della comunità. L'ufficio competente individua, con atto pubblicato nel portale, le aree soggette a tutela e ne definisce il perimetro.

Art. 2 — Gli interventi che modificano in modo apprezzabile l'aspetto esteriore dei luoghi nelle aree tutelate sono subordinati ad autorizzazione paesaggistica. L'istanza contiene la descrizione dell'intervento, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Art. 3 — L'ufficio valuta la compatibilità dell'intervento con i caratteri del contesto e si pronuncia entro quarantacinque giorni. L'autorizzazione può contenere prescrizioni vincolanti sui materiali, sui colori e sulle dimensioni delle opere.

Art. 4 — Non richiedono autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria che non alterano i materiali e i colori preesistenti, né le opere interne non visibili dall'esterno.

Art. 5 — Al termine dei lavori il titolare comunica l'ultimazione e l'ufficio verifica la conformità a quanto autorizzato. In caso di difformità è ordinato il ripristino a spese del responsabile.

Art. 6 — Gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle aree tutelate sono pubblicati e aggiornati almeno ogni sei mesi.